OBLAZIONI A FAVORE DELLA FRATRES
Codice del Terzo settore,
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)
GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)
Art. 83
DETRAZIONI E DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERARI
1. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.
L'importo di cui al precedente periodo e' elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione e' consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il
versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le liberalita' in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, da
persone fisiche, enti e societa' sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento
del reddito complessivo dichiarato.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza puo' essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d'imposta e sono stabiliti i criteri e le modalita' di valorizzazione delle liberalita' di cui ai commi 1 e 2.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l'ente dichiari la propria natura non commerciale ai
sensi dell'articolo 79, comma 5, al momento dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 45.
La perdita della natura non commerciale va comunicata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si e' verificata. In caso di mancato tempestivo invio di detta comunicazione, il legale rappresentante dell'ente e' punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 5.000 euro.
4. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la deducibilita' o
detraibilita' con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a
fronte delle medesime erogazioni.
5. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei contributi associativi per un importo superiore a 1.300 euro versati
dai soci alle societa' di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n.
3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un
aiuto alle loro famiglie.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 82 a condizione che le liberalita' ricevute siano utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
Note all'art. 83:
- Si riporta l'art. 23 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997:
«Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante). -
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento.
Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione
approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.».
- Si riporta l'art. 1, della citata legge n. 3818 del 1886:
«Art. 1. - Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica nei modi stabiliti dalla presente legge. Esse non hanno finalita' di lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarieta', attraverso l'esclusivo
svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o piu' delle seguenti attivita':
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.».
AVVISO:
Il versamento, per essere valido, dovrà essere effettuato tramite bollettino postale o bonifico; il versamento tramite bollettino postale dovrà essere intestato a Fratres Massa nr cc PT 73427965, il bonifico andrà intestato a Fratres Massa codice IBAN IT90N07601136000000073427965.
Effettuato il versamento all’ufficio postale o tramite bonifico è bene conservare la ricevuta e consegnarla al commercialista che la allegherà alla prossima dichiarazione dei redditi per la detrazione o deduzione.